Bozza di Statuto APS da sottoporre per approvazione all’Assemblea Straordinaria 29/05/2019

Bozza da sottoporre per approvazione all’Assemblea Straordinaria

STATUTO “SOCIETA’ CORALE GIACOMO PUCCINI APS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
L’Associazione “Società Corale GIACOMO PUCCINI” è stata costituita in Grosseto nell’anno 1914. La costituzione mediante atto pubblico è avvenuta in data 12.3.1959 ai rogiti del notaio Vittorio Casali De Rosa repertorio n. 13187 raccolta n. 1897 registrato a Grosseto 18.3.1959 n. 2049 mod. I Vol.109. In data 16.4.1999 con atto notaio Ciampolini repertorio 144012 raccolta n. 34959 registrato a Grosseto il 6.5.1999 la associazione è divenuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). Con decreto prefettizio del 09.03.2010 all’associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stata iscritta al n. 142 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Grosseto.
Ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) l’associazione “Società Corale Giacomo Puccini” è denominata “Società Corale Giacomo Puccini APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata a tempo indeterminato.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente inerenti la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell’arte e in particolare l’incremento del canto corale e di ogni attività musicale.
In particolare l’Associazione promuove, organizza e partecipa a manifestazioni musicali, ivi compresi concorsi e rassegne nazionali e internazionali.
L’Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in favore di categorie svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a beneficio di Fondazioni, Associazioni non lucrative, enti ed organizzazioni no-profit che hanno come scopo finalità di assistenza, beneficenza e pubblica utilità le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) e ciò, in particolare, anche promuovendo ed organizzando mostre, concerti, concorsi;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) e ciò, in particolare, anche organizzando rassegne corali e musicali, trasferte per partecipare a rassegne corali e musicali, eventi artistici e di aggregazione sociale rispondenti ai propri scopi statutari ed ogni attività a ciò connessa per i propri associati e per gli appassionati che a tal scopo contattano l’Associazione;
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lett. v, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore).
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Gli Associati, adesione, ammissione
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente.
Gli Associati sono: esecutori, sostenitori, “ad honorem”.
Sono Associati esecutori coloro che, dopo aver richiesto l’inserimento nell’organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi ed entrano a far parte attiva dei vari Settori Artistici.
Sono Associati sostenitori coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.
Sono Associati “Ad Honorem” i soggetti che, persone fisiche o Enti, abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell’Associazione dichiarando di condividerne le finalità.
La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita della Associazione.
L’Adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La qualifica di associato si acquisisce, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, con il pagamento della prevista quota associativa, ad eccezione degli associati “ad honorem”.
I dati personali ed identificativi raccolti dall’Associazione al ricevimento della domanda (in via esemplificativa: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) sono trattati ai soli fini interni dall’associazione come espressamente autorizzato dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di ammissione/autorizzazione. Parimenti sarà autorizzata, con lo stesso su menzionato atto la eventuale pubblicazione delle foto e comunque delle immagini raccolte durante le attività dell’Associazione.
E’ compito della Commissione Artistica e del suo direttore, il Maestro a tal uopo nominato dal Consiglio Direttivo, la deliberazione circa la sussistenza o meno dei requisiti necessari, dal punto di vista vocale/canoro, dei singoli candidati alla qualifica di associato esecutore.
E’ compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l’ammissione come associato sostenitore. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l’interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni all’Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli Associati
Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.
Gli Associati maggiori d’età hanno diritto di voto nelle assemblee e diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.
Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.
Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ove stabilita una quota minima, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Art. 5 – Scioglimento rapporto associativo
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare la propria volontà di recedere.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento delle quote associative oppure di altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, revocare la qualifica di associato (in via esemplificativa in caso di mancato rispetto – reiterato o grave – delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni o delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, per morosità nel pagamento della tessera e delle quote associative senza giustificato motivo; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali alla Associazione; quando, se esecutori, non si partecipi alle prove di teoria e di pratica per sei mesi consecutivi, senza comunicazione al Maestro del Coro; quando, in caso di associati collaboratori con incarichi associativi, non si partecipi alla attività del coro per 6 mesi consecutivi senza comunicazione al Presidente).
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all’interessato, anche tramite e-mail.
Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la quota associativa.
Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 30 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 6 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea;
il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
l’Organo di controllo.

Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.
La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite e-mail inviata almeno 7 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l’Assemblea straordinaria anche in deroga ai 7 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell’urgenza.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
a – approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
b – approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;
c – nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
d – ratifica circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
e – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f – delibera sulle modificazioni dello Statuto;
g – approva gli eventuali Regolamenti interni;
h – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
i – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
l – può nominare un presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno 5 Consiglieri, oppure dall’Organo di Controllo.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono a disposizione nei locali della Associazione.
La convocazione avviene mediante lettera contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti risultanti dal libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima dell’Adunanza; la convocazione è valida anche se avviene mediante posta elettronica, comunicazione attraverso i notiziari radiotelevisivi a diffusione locale, pubblicazione sui quotidiani a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione; in questi casi i messaggi devono contenere tutte le indicazioni come sopra descritto.
Purché siano rispettate le prescrizioni relative alla convocazione di cui al paragrafo precedente, l’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare:
in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aderenti;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni associato, purché maggiorenne ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore o membro dell’Organo di Controllo o dipendente dell’Associazione medesima. Tale limitazione non si applica agli Amministratori o ai membri dell’Organo di Controllo dimissionari nel caso di votazione per il rinnovo delle cariche associative. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 (una) delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. L’espressione di astensione non si computa. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie e dei Regolamenti occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza di voti.
Nel caso di rinnovo delle cariche associative, l’Assemblea fissa la data delle operazioni di voto e nomina seduta stante apposita Commissione composta da un presidente e da due membri per l’espletamento dei seguenti compiti:
compilare, raccogliendo anche le varie segnalazioni dei associati, elenchi indicativi dei candidati per la composizione del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
curare lo svolgimento della votazione, da parte dei associati aventi diritto al voto, nei giorni prefissati;
verbalizzare i risultati delle elezioni, redigendo graduatorie secondo i voti riportati dai singoli Candidati nei vari Organi associativi ed elettivi;
convocare entro 15 (quindici) giorni la riunione degli eletti per le occorrenti designazioni interne delle cariche.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Art.8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo si compone di membri eletti e membri di diritto. Sono membri eletti:
numero 7 (sette) nominativi eletti da parte di tutti i associati aventi diritto al voto secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, e scelti fra gli associati non esecutori,
numero 3 (tre) nominativi eletti tra gli associati Esecutori eletti da parte dei componenti i vari Settori artistici.
Sono membri di diritto:
i Capi dei settori artistici, in misura di 1 (uno) se i settori artistici rappresentati sono fino a tre, 2 (due) se i settori artistici rappresentati sono più di tre.
I Consiglieri devono essere associati all’Associazione, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Qualora nel periodo di durata delle cariche si verificassero, per qualsiasi motivo, vacanze nella componente eletta dall’Assemblea degli associati dell’Organo associativo, si intenderanno senz’altro subentranti gli associati risultanti non eletti nell’ultima elezione, secondo i voti riportati dai singoli candidati. Tale sostituzione è ammessa fino al 50% (cinquanta per cento); oltre tale limite si procede alla rielezione dell’intero Consiglio.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. Il Consiglio resta comunque valido fino ad un numero di 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Tali norme non si applicano ai Capi dei Settori artistici né alla componente eletta in rappresentanza dei Settori artistici stessi, alla cui sostituzione, in caso di vacanza, si dovrà provvedere con una elezione suppletiva da indire entro 15 (quindici) giorni.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dell’Economo e dell’Addetto Stampa da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
la predisposizione annuale del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e la redazione della Relazione Annuale da sottoporre all’approvazione definitiva della Assemblea;
propone all’assemblea l’eventuale nomina di un presidente onorario.
Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, posta elettronica o altro mezzo idoneo, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione non si computa; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 9 – Presidente
Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Egli presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell’attività svolta.
E’ autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art. 10 – Vice Presidente
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in ogni Sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 – Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’Amministrazione dell’Associazione e per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli associati Aderenti all’Associazione.
Art. 12 – Organo di controllo
L’Organo di controllo è formato da 3 persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell’Organo di controllo decadono automaticamente.
Compito dell’Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l’esatta formazione e di informare l’Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione.
E’ facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.
In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore.

Art. 13 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei Libri Contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile e li sottopone al Consiglio Direttivo, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 – Economo
L’Economo è il custode responsabile dei materiali di proprietà dell’Associazione e dell’archivio musicale.
Le cariche e attribuzioni di Tesoriere ed Economo possono essere conferite dal Consiglio Direttivo anche cumulativamente ad una stessa persona, purché si tratti sempre di un Consigliere eletto.

Articolo 15 L’addetto stampa
L’Addetto Stampa promuove le pubbliche relazioni dell’Associazione attraverso la Stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 16 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti fra gli associati e non associati dell’Associazione con esclusione degli associati esecutori, che non ricoprano altre cariche associative e che godano di particolare prestigio per doti morali e per obiettività di giudizio.
Subito dopo l’elezione procederanno alla nomina del loro Presidente. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
E’ compito del Collegio dei Probiviri cercare di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione, gli associati, gli organi associativi e le singole persone che ne fanno parte, decidere in merito e determinare direttamente o su proposta del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo, le sanzioni da infliggere a carico dei responsabili di infrazioni alle norme Statutarie e morali, nonché di decidere le controversie insorte fra gli associati e tra gli associati e gli Organi dell’Associazione.

Art. 17 – Patrimonio
Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Divieto distribuzione utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al su funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’ art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 20 – Bilanci
Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea che lo approva a maggioranza entro e quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

Art. 21 – Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Scioglimento Associazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 23 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.